DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
prot. n. 4437/M360
Ai Signori Coordinatori
LORO SEDI
Agli Uffici Provinciali della Motorizzazione
LORO SEDI
AllAssessorato ai Trasporti, Turismo
Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
AllAssessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige S. Nicolò, 14
TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Via Crispi, 8
BOLZANO
e p.c. All Automobile Club dItalia
Via Marsala, 8
ROMA
AllUNASCA
Piazza Marconi, 25
ROMA EUR
2
Alla CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA
AllASIAC
Via Domodossola, 29
ROMA
AllANDAC
Via Monteverde, 86
ROMA
AllAIDAC
Via Licino Stolone, 142
ROMA
OGGETTO: Art. 18, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003).
*******
La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot.
n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi
abrogata.
Le modifiche apportate sono state evidenziate in grassetto.
*******
Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in
ordine alla portata applicativa dellart. 18, comma 1, della
legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: Per i
veicoli storici e depoca, nonché per i veicoli storici-depoca
in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione
nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse
arretrate maggiorate del 50 per cento.
(omissis)
La
reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei
documenti originari del veicolo..
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore
non appare perfettamente in linea con la definizione che lart.
60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli depoca e di interesse
storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire
quale sia lambito oggettivo di applicabilità della norma
finanziaria.
Lart. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla
categoria dei veicoli depoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati
(omissis)
e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e
negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per lammissione
alla circolazione; tantè che il successivo comma 3,
let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione
di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione
rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dellart. 60, comma 4, c.d.s., come
sostituito dallart. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di
conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella
categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse
storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti liscrizione
in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma
codicistica non preveda più espressamente che i predetti
veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare
debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A.,
tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce
delle disposizioni generali dettate dallart. 93 c.d.s.
Appare pertanto evidente come lambito di applicazione
della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba
essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse
storico e collezionistico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati dufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre
che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro
automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti
originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità
che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico,
debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano
le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o
meno presente nellArchivio Nazionale dei Veicoli, che
successivamente alla radiazione dufficio il veicolo stesso
può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario
ovvero può essere stato trasferito a terzi e che linteressato
può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di
circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente
circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle
procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede
possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama lattenzione
sui seguenti principi di carattere generale:
1. ai fini dellannotazione, nellArchivio Nazionale
dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un
Veicolo di interesse storico e collezionistico, linteressato
deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno
dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;
2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro
automobilistico è comprovata dallinteressato mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante
produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal
P.R.A.;
3. lannotazione, sulla carta di circolazione originale, che
si tratta di Veicolo di interesse storico e collezionistico
è apposta manualmente;
4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la
carta di circolazione, lannotazione, nellArchivio
Nazionale dei Veicoli, che si tratta di Veicolo di
interesse storico e collezionistico è effettuata
attraverso la transazione SC67 e inserendo N
nel campo cod. procedura;
5. lemissione delletichetta, da applicare sulla carta
di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo
proprietario è effettuata attraverso la maschera STDU;
6. nellipotesi in cui linteressato sia in possesso
delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il
veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile limmatricolazione
con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di
circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione
nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, linteressato
deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante lanno di prima immatricolazione, la pregressa
iscrizione nel pubblico registro automobilistico e lanno di
avvenuta radiazione dufficio, ovvero copia dellestratto
cronologico rilasciato dal PRA;
7. nellipotesi in cui linteressato sia in possesso
della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è
sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è
richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro
automobilistico;
8. nellipotesi di cui al precedente punto 7, linteressato
può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale;
in tal caso, lUfficio della Motorizzazione procede ad
annullarla apponendo la dicitura non valida ai fini della
circolazione, il timbro, la data e la firma del funzionario
che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso
contrario, linteressato restituisce la carta di
circolazione originaria al fine della distruzione;
9. a maggior ragione, laddove linteressato sia sprovvisto
sia della carta di circolazione sia delle targhe originali,
occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la
preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; 
10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di
interesse storico e collezionistico, per poter circolare su
strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione
annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma
4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che
sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il
veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione
in circolazione;
11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto
riguardo alle caratteristiche costruttive dorigine (art. 75
c.d.s.):
- in caso di reimmatricolazione;
- in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;
- quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da
uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s.
non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di
circolazione (in sede di emissione del duplicato) e allaggiornamento
dellArchivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non
sia presente nellArchivio stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente
circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse
storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro
automobilistico e da questo radiati dufficio; pertanto, per
limmissione in circolazione dei veicoli che non ricadono
nellambito di applicazione dellart. 18 della legge
finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo
diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17
giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare
motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono
conf ormi alla direttiva quadro 2002/24/CE,
fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e
collezionistico.
Infine, si segnala lopportunità di intensificare i
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e
delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine
della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse
storico e collezionistico già radiati dufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)