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CiclomotoriCon le modifiche all'art. 97 del Nuovo Codice della Strada ad opera del D. Lgs. 15/1/2002 n. 9 iniziato un lungo percorso di modifiche del quadro normativo in merito alla targa e ai documenti di circolazione dei ciclomotori, terminato il 14 luglio 2006 con l'entrata in vigore dei D.P.R. 153/2006 (modifiche ad alcuni articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), D.M. 15/05/2006 (disposizioni applicative in materia di documenti per la circolazione e la targatura dei ciclomotori) e D.M. 15/06/2006 (istituzione del modello del documento di circolazione). Le nuove disposizioni si applicano a tutti i ciclomotori, a due, tre o quattro ruote. I ciclomotori gi in circolazione a quella data, sono dotati di un "Certificato di idoneit tecnica" (il librettino) che il conducente deve portare con se e di un "Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore" (la targhetta) installato nella parte posteriore. Fino all'entrata in vigore della legge n. 120 del 29/07/2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29/07/2010, i ciclomotori gi in circolazione potevano continuare a circolare senza adeguamenti fino a quando non sussisteva un passaggio di propriet , non venivano sottratti, smarriti o deteriorati librettino o targhetta o si intendeva usufruire della possibilit di trasportare un passeggero (per i ciclomotori omologati a farlo), nel qual caso era obbligatorio munirsi sia del nuovo "Certificato di Circolazione" che della nuova targa (vedi in figura). Non poteva quindi circolare ed era passibile di sanzione (compreso il sequestro ai fini della confisca o il fermo amministrativo per 30 giorni), un ciclomotore con vecchio "Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore" e nuovo "Certificato di Circolazione" o viceversa. >> Entro DICIOTTO MESI dall'entrata in vigore della predetta legge 120/2010, art. 14 comma II e III, "i ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti." Il calendario di cui sopra stato successivamente stabilito con Decreto 2 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 02/04/2011, e prevede quanto segue:
"I proprietari di ciclomotori, gia' immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneita' tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini: Gli interessati possono richiedere, per ragioni "affettive" legate alla vetust del veicolo, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneit , debitamente annullato dall'UMC, successivamente al rilascio del certificato di circolazione (vedi Circolare Prot. n. 12828/RU del 21 aprile 2011). LA TARGA: rilasciata a chi si dichiara proprietario del veicolo; il rilascio (che deve avvenire contestualmente alla domanda ed unitamente al rilascio del Certificato di Circolazione), pu essere richiesto sia alla Motorizzazione Civile (DTT) che alle imprese di consulenza automobilistica abilitate. IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE: come per la targa, rilasciato a chi si dichiara proprietario; i dati tecnici tipici del ciclomotore, quali cilindrata, potenza, tipo di combustibile o alimentazione e velocit massima, sono indicati nell'ordine ai righi P1, P2, P3 e T, mentre il numero dei posti a sedere, conducente compreso, indicato al rigo S1 del documento. Come per la targa, il rilascio del certificato (contestuale alla domanda), pu essere richiesto alla Motorizzazione oppure alle imprese di consulenza. TRASFERIMENTO DI PROPRIETA': per i ciclomotori per i quali stato rilasciato il Certificato di Circolazione e la nuova targa, l'intestatario deve dare comunicazione del passaggio di propriet alla Motorizzazione (DTT) o ad una impresa di consulenza, che provvedono alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione, mediante comunicazione all'archivio nazionale veicoli, sezione ciclomotori. Sospensione dalla circolazione: In caso di mancato utilizzo del ciclomotore il proprietario deve chiedere, al DTT o ad un'impresa di consulenza, la sospensione dalla circolazione, che avviene con l'aggiornamento dell'archivio veicoli; la targa associata al Certificato sospeso resta a disposizione dell'interessato, che pu richiedere in qualsiasi momento un abbinamento ad altro mezzo, oppure, qualora decida di non utilizzare pi la targa, alla sua distruzione fisica, previa ulteriore comunicazione ai medesimi soggetti. PASSEGGERO: una delle principali e pi attese novit della norma, rappresentata dalla legittimazione al trasporto di un passeggero sul ciclomotore. Dal 14 luglio 2006 diviene infatti possibile trasportare un passeggero sul ciclomotore purch il conducente sia maggiorenne, il ciclomotore sia omologato per il trasporto di due persone e sia conforme alle nuove norme (quindi munito di Certificato di Circolazione e della nuova targa). Resta invariata ogni altra sanzione prevista: quale quella relativa al mancato uso del casco o al casco non allacciato, alla guida senza i requisiti di et oppure senza il prescritto "patentino"; nonch tutte le altre violazioni alle norme di comportamento previste per la guida dei veicoli a due ruote (sollevare la ruota anteriore, non reggere il manubrio con entrambe le mani, trasportare oggetti che ostacolino il libero uso delle mani o delle gambe, ecc.), che comportano ugualmente il sequestro per la confisca del veicolo. SanzioniAggiornamento: gennaio 2021 valido fino al 31 dicembre 2024 per effetto della Legge di Bilancio 2023 (Artt. 97, 115, 170 e 171 N. C. d. S.)
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