LA REVISIONE
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MOTOVEICOLI



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LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Riguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1 Gennaio 2000 la periodicit di questo controllo si allineata alla cadenza della Comunit Europea come gi previsto dall'articolo 80 del Nuovo Codice della Strada.

Calendario

REVISIONI ANNUALI - riguardano:

  • Autobus


  • Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a
    3,5 t.


  • Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;


  • Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)


  • Autoambulanze


  • Veicoli atipici

Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui stata effettuata l'ultima revisione.

REVISIONI PERIODICHE (quadriennale e biennale) - riguardano:

  • Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.; quadricicli a motore;


  • Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l'eventuale carrello appendice), autocaravan (vedi Circolare prot. 36101 del 23 aprile 2008);


  • Rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. (vedi D.M. n. 214 del 19/05/2017 comma 5);


  • Motoveicoli e ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri, vedi approfondimenti).

Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui stata effettuata l'ultima revisione.

N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale abbinato (vedi anche approfondimenti).

Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall'art. 60 N.C.d.S., cio i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Finora non era mai stato pubblicato un decreto attuativo dell'art. 80 riguardante i veicoli atipici; dapprima non erano perci sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione era stata sanata venendo sottolineato l'obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada (in quanto "atipici").

Finalmente, il 19 marzo 2010 stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 65, ed entrato in vigore il giorno successivo, l'apposito Decreto 17 dicembre 2009 ("Disciplina e procedure per l iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonch per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica") che ne disciplina i requisiti e, fra le altre cose, ne riporta la revisione a cadenza BIENNALE; le disposizioni complementari al decreto sono fornite dalla Circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010.

>> Si sottolinea che le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1 gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile (vedi Allegato III al citato Decreto). <<

MACCHINE AGRICOLE - La revisione riguarder le macchine provviste di targa quindi trattrici, mietitrebbiatrici, trattrici con pianale di carico e rimorchi immatricolate sia prima, sia dopo il 2009.
La legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di recepimento del "Decreto Sviluppo" (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) ha introdotto l'obbligo di revisione anche per la macchine agricole a partire dal 1 gennaio 2014, in particolare "... il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione a norma dell articolo 110...", ma per effetto delle elezioni politiche del febbraio 2013 e la conseguente attesa di un nuovo esecutivo, l'uscita del provvedimento slittata.

Il Decreto Milleproproghe ha successivamente modificato l'art. 111 del Codice della strada rinviando di 6 mesi l adozione del decreto e di un anno (dal 1 gennaio 2015), termine ancora slittato al 31/12/2017 per i mezzi immatricolati prima del 31/12/1973 l inizio della revisione obbligatoria; entro il 30/06/2016 avrebbe dovuto essere pubblicato un secondo decreto attuativo.
Tuttavia, l'art. 5 del decreto del 2015 prevedeva che le modalit di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, fossero definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del Codice della Strada e con la possibilit di effettuare tale revisione mediante unit mobili.

Considerata la particolare complessit costruttiva ed operativa dei veicoli da revisionare, la predisposizione della normativa tecnica di dettaglio per l'esecuzione dei controlli ha evidenziato numerose difficolt organizzative e tecniche per l'attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione e pertanto il Decreto previsto non stato ancora emanato.
I termini, stabiliti all'art. 6 del Decreto del 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole sono dunque spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione. Sussistendo quindi per l'utenza il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro attuativo non stato ancora completato, si reso necessario adottare il nuovo decreto interministeriale 28 febbraio 2019 n. 80 "Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2019, che rinvia tutte le decorrenze per la revisione periodica.
Le scadenze sono state nuovamente prorogate prima con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e poi con il Decreto Legge 30 dicembre 2023
Le nuove scadenze sono le seguenti:


  • Veicoli immatricolti entro il 31/12/1983:
    REVISIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022


  • Veicoli immatricolati dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1996:
    REVISIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024


  • Veicoli immatricolati dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2019:
    REVISIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025


  • Veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 2020:
    REVISIONE AL 5 ANNO ENTRO LA FINE DEL MESE DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Risulta comunque ancora mancante la normativa tecnica di dettaglio per l'effettuazione delle revisioni, per cui ancora incerto che possano essere rispettate le nuove scadenze introdotte.


Nelle seguenti immagini esemplificato dove si pu controlare la data di prima immatricolazione, rispettivamente sulla carta di circolazione vecchio modello (MC804MEC) e nuovo modello (MC820F), e la data dell'ultima revisione effettuata.
Cliccando sulla miniatura interessata si aprir una nuova finestra con l'immagine a dimensione intera.

Modello MC804MEC Modello MC820F Tagliandi revisioni effettuate

Non consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione, tuttavia gli autoveicoli sottoposti a revisione annuale, e solo questi, possono circolare fino alla data della prima prenotazione se questa stata effettuata entro la scadenza.

N.B.: Non possibile revisionare in Italia, n presso le officine private n presso le sedi provinciali della motorizzazione, autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunit Europea (vedi Circolare 1688/M366 del 02/08/2001).

Tariffe dal 1 novembre 2021

Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo lo stesso, € 79,02 IVA 22% compresa, di cui:

67,04 - revisione
   (54,95 + IVA)
11,98 - bollettino diritti D.T.T.
   (10,20€ oltre commissioni di 1,78 €.
La tariffa aggiornata relativa ai diritti DTT stata introdotta con Circolare Prot. n. 28464 del 10/12/2015 a partire dal 11/12/2015.)

Attenzione: nella Legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 era previsto che il Ministero dei Trasporti aumentasse entro il 31 gennaio 2021 di 9,95 + IVA il costo della revisione.

La norma introduceva anche un buono 'veicoli sicuri': in pratica, la prima revisione che verr fatta entro tre anni sar esentata dall'aumento ma il bonus varr una sola volta e per un solo veicolo se si possiedono pi auto. L'aumento quindi nell'immediato non ricadr sui cittadini ma - per una sola volta - sar compensato dallo Stato.

La tariffa avrebbe dovuto essere aumentata con un apposito decreto del Ministero dei Trasporti entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della legge di bilancio. "A titolo di misura compensativa dell'aumento, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale - si legge nella norma - riconosciuto un buono denominato 'buono veicoli sicuri', ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione. Il buono pu essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo pari a 9,95 euro".

Con diversi mesi di ritardo, l'aumento stato finalmente recepito con Decreto Interministeriale n. 317 del 03 agosto 2021, che sancisce l'aumento della tariffa a partire dal 1 novembre 2021.

Sanzioni

Aggiornamento: gennaio 2021 valido fino al 31 dicembre 2024 per effetto della Legge di Bilancio 2023

Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti sanzioni (aggiornate biennalmente, vedi Decreto del Ministero della Giustizia 31 dicembre 2020 per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:

  • OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
    sanzione pecuniaria da 173,00 a 682,00


  • RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
    sanzione pecuniaria raddoppiata (da 346,00)


  • OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18):
    da 173,00 a 682,00 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione

Il comma 14 dell'articolo 80 stato modificato con la legge 29 luglio 2010 n.120, che ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.

L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione stessa presso una officina autorizzata ovvero presso l'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti.

La gi citata legge prevede che "nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2004 a euro 8017.
All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
"

E' stato chiarito con la Circolare prot. n. 90916 del 12/11/2010 che il trasgressore autorizzato a condurre il veicolo a cui stata contestata l'omessa revisione nel luogo di custodia indicato.

>> Ulteriori sanzioni riguardanti i ciclomotori.

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